[1]- consegna dello merce al destinatario (Riconsegna)

[2]1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario puo', dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti a previa esecuzione delle condizioni di trasporto. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, e' obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce. 3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non e' ancora giunta a destinazione, il destinatario puo' far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art13 · fonte del testo