capitale Se il reato per il quale si richiede l'estradizione e punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se per tale reato la pena di morte non e prevista dalla legge della parte richiesta o non e di solito eseguita, l'estradizione puo' essere rifiutata, a meno che la Parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena non verra' eseguita.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art6 · fonte del testo