reciproca in materia penale Salvo quanto previsto in qualsiasi ulteriore trattato stipulato fra di loro, le Parti Contraenti concordano di fornirsi reciprocamente, sulla base delle loro leggi nazionali, assistenza in materia penale, nella massima misura possibile, a fini di investigazione o di perseguimento di qualsiasi reato che ricada sotto la loro giurisdizione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art21 · fonte del testo