coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Lo Stato della Citta' del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;119~convenzione-art5 · fonte del testo