CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO La Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue: ART. 1 Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sua monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;119~convenzione-art1 · fonte del testo