[1]a titolo provvisorio

[2]Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato puo' dichiarare che applichera' a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato nei confronti dello Stato in parola.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art23 · fonte del testo