[1]di Applicazione

[2]1. Il presente Trattato si applichera' a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:

[3](a) Carri armati; (b) Autoveicoli corazzati da combattimento; (c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro; (d) Aerei da combattimento; (e) Elicotteri d'assalto; (f) Navi da guerra; (g) Missili e lanciatori di missili; e (h) Armi leggere e di piccolo calibro.

[4]2. Ai fini del presente Trattato, le attivita' di commercio estero includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominate "trasferimento". 3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprieta' dello stesso Stato Parte.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art2 · fonte del testo