CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, concordando sull'opportunita' di disporre di una Convenzione monetaria adeguata all'attuale stato delle relazioni economiche italo-sammarinesi ed in conseguenza sull'opportunita' di procedere al rinnovo della Convenzione monetaria italo-sammarinese del 7 dicembre 1981, e sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 7 dicembre 1981, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria con Scambio di Note firmati a Roma il 10 luglio 1974, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalita' della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;118~convenzione-art1 · fonte del testo