Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacita' lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilita', e' concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art30 · fonte del testo