Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario. Il visto e' rilasciato con una procedura accelerata e per una durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per piu' viaggi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art32 · fonte del testo