Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformita' ad un modello concordato fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista. Ciascuna delle Parti contraenti rimette all'altra Parte le autorizzazioni in bianco, debitamente firmate e nel numero convenuto. Gli organi competenti si scambiano ogni tre mesi le copie delle autorizzazioni rilasciate.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art18 · fonte del testo