[1]Comitato misto

[2]1. E' istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto e' copresieduto dai rappresentanti delle parti. 2. Il comitato misto:

  • a)coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;
  • b)chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;
  • c)decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purche' siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;
  • d)garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;
  • e)si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo;
  • f)e' una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;
  • g)formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo. 3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. 4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art42 · fonte del testo