[1]Cooperazione industriale

[2]1. Le parti promuovono la cooperazione industriale per migliorare la competitivita' delle loro imprese. A tal fine, esse intensificano gli scambi di opinioni e di migliori pratiche sulle rispettive politiche industriali in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilita' sociale delle imprese, il miglioramento della competitivita' delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime. 2. Le parti agevolano le attivita' di cooperazione intraprese dai reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitivita' e la collaborazione delle rispettive imprese, anche attraverso il dialogo fra di esse.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art17 · fonte del testo