[1]e altri fondi

[2]1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.

[3]2. Fatto salvo l'articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.

[4]3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.

[5]4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art24 · fonte del testo