[1]' di intelligence finanziaria

[2]Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e combattere il trasferimento di proventi relativi ai reati previsti in conformita' con la presente Convenzione e di promuovere modalita' e misure di recupero di tali proventi e, a tal fine, considereranno la possibilita' di istituire un'unita' di intelligence finanziaria responsabile della ricezione, analisi e diffusione tra le autorita' competenti di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art58 · fonte del testo