[1]delle persone condannate

[2]Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della liberta' personale per i reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art45 · fonte del testo