[1]tra autorita' nazionali

[2]Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra, da una parte, le proprie pubbliche autorita' ed i propri pubblici ufficiali e, dall'altra, le proprie autorita' incaricate delle indagini e dei procedimenti relativi ad illeciti penali. Tale cooperazione puo' consistere:

  • a)Per i primi nell'informare, di propria iniziativa, i secondi quando sussistono ragionevoli motivi per ritenere che uno dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15, 21 e 23 della presente Convenzione sia stato commesso;
  • b)Per i primi nel fornire ai secondi, dietro richiesta, tutte le informazioni necessarie.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art38 · fonte del testo