[1]d'applicazione

[2]1. La presente Convenzione si applica, conformemente alle sue disposizioni, alla prevenzione, alle indagini ed ai procedimenti concernenti la corruzione nonche' al congelamento, al sequestro, alla confisca ed alla restituzione dei proventi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, non e' necessario, salvo disposizione contraria di quest'ultima, che i reati ivi indicati causino un danno od un pregiudizio patrimoniale allo Stato.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art3 · fonte del testo