[1]Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunita'

[2]1. I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono stati concessi. Il loro scopo e' esclusivamente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono stati concessi. 2. Le autorita' competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunita', laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO. 3. Le autorita' competenti di cui al presente Articolo, paragrafo 2, sono: (a) gli Stati Membri, nel caso dei loro Rappresentanti; (b) il Consiglio, nel caso del Direttore Generale; e (c) il Direttore Generale nel caso di tutto il Personale, i familiari del Personale, gli Esperti o qualsiasi altra persona o persone che beneficiano delle immunita' ai sensi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~allegato-a-art11 · fonte del testo