- Disposizioni legislative e regolamentari

  • a)Le questioni fiscali, di diritto dei lavoro, sociali, sanitarie e di sicurezza sollevate dall'esecuzione dei lavori di ricognizione della Galleria di base sono regolate in conformita' all'ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo Stato, secondo le previsioni di cui all'art. 7 lett. a.
  • b)Valutazione di impatto ambientale. In base a: - la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzione di ESPOO); - la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N. L. 175 del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE, G.U.C.E. N. L. 73 del 14.03.1997 pag. 5; la Legge austriaca sulla Valutazione dell'impatto ambientale BGBI. N. 697/1993 nella versione di BGBI.I N. 89/2000 ( UVP-G 2000); - il Decreto legislativo italiano N. 190 del 20 agosto 2002; - lo statuto della Provincia autonoma di Bolzano; si concorda che la procedura di VIA sara' compiuta, disgiuntamente, nei due Paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Parti si impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere la procedura in tempi coerenti con il programma di realizzazione dell'opera.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;115~accordo-art8 · fonte del testo