Le Parti Contraenti decidono che, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuera' attraverso:

  • a)lo scambio di informazioni e dati relativi a: - flussi di immigrazione clandestina; - modalita' di viaggio e itinerari utilizzati; - produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi; attivita', composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;
  • b)lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell'applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonche' lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonche' impronte di timbri;
  • c)l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.

Testo vigente dal 13 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-01;113~accordo-art7 · fonte del testo