Le due Parti concorderanno le modalita' necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni inerenti la lotta contro la criminalita' nelle sue varie forme. A tal fine, le Parti Contraenti individueranno e si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto.

Testo vigente dal 13 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-08-01;113~accordo-art4 · fonte del testo