[1]Sospensione dell'Accordo

[2]Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validita' dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa operera', sara' notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 11 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-07-22;111~accordo-art4 · fonte del testo