- Disposizioni generali 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 3. I privilegi individuali o specifici non rientranti in tale convenzione verranno negoziati tenendo conto delle condizioni gia' ottenute e in vigore per altre organizzazioni internazionali insediate in Italia. Tutti gli emendamenti negoziati in tal modo costituiranno oggetto di un accordo complementare al presente Accordo.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111~accordo-art6 · fonte del testo