- Disposizioni particolari 1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorita' italiane l'elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari conviventi. Il direttore della Fondazione consegna a tutti i membri del personale una speciale carta d'identita' con fotografia, nome del titolare e sue funzioni alla Fondazione. 2. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunita' il direttore della Fondazione o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Fondazione, qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione. 3. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accodo.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111~accordo-art13 · fonte del testo