[1]Immunita' e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti

[2]I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca:

  • i)godono dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato all'immunita', e beneficiano dell'inviolabilita' delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali;
  • ii)beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono ne' cittadini ne' soggetti nazionali di altro tipo, delle medesime immunita' concernenti restrizioni all'immigrazione, formalita' di registrazione degli stranieri e assolvimento del servizio di leva, nonche' delle stesse condizioni agevolate in materia di disciplina dei cambi, accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri, e
  • iii)beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art50 · fonte del testo