[1]Esenzione del patrimonio da ogni limitazione

[2]Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca e' esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art48 · fonte del testo