[1]Consiglio dei Governatori: procedura

[2](1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in Assemblea Annuale e ogni qualvolta lo giudichi opportuno o quando sia convocato dal Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo convoca il Consiglio dei Governatori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca. (2) Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum e' raggiunto se e' presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale dei membri. (3) Il Consiglio dei Governatori istituisce, mediante un regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione di ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover convocare una riunione e, in circostanze particolari, organizzare riunioni virtuali del Consiglio dei Governatori. (4) Il Consiglio dei Governatori e, per quanto autorizzato, il Consiglio di amministrazione possono creare filiali e adottare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per la gestione della Banca.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art24 · fonte del testo