[1]- Autorita' centrale

[2]1 Le Parti designano un'autorita' centrale, o se del caso piu' autorita' centrali incaricate di inviare le domande formulate ai sensi del presente capitolo, di rispondervi, di eseguirle e di trasmetterle alle autorita' aventi competenza per eseguirle. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art29 · fonte del testo