[1]- Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali

[2]Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza e' accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art11 · fonte del testo