' La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarita' attinenti alla riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art8 · fonte del testo