dei diritti acquisiti La presente Convenzione non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti di costitutore acquisiti sia in virtu' delle legislazioni delle Parti contraenti, sia in virtu' di un Atto precedente, sia in conseguenza di accordi diversi dalla presente Convenzione conclusi tra membri dell'Unione.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art40 · fonte del testo