della Convenzione

  • 1)(Misure di applicazione) Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:
  • i)prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costitutore:
  • ii)istituisce un servizio incaricato del conferimento dei diritti di costitutore o incarica il servizio istituito da un'altra Parte contraente di concedere tali diritti:
  • iii)assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti - le domande di diritti di costitutore, nonche' i diritti di costitutore conferiti e - le denominazioni proposte e approvate.
  • 2)(Conformita' della legislazione) Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art30 · fonte del testo