e specie che devono essere protetti

  • 1)(Stati gia' membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che e' vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
  • i)a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e,
  • ii)al piu' tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
  • 2)(Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non e' vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
  • i)a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e,
  • ii)al piu' tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art3 · fonte del testo