Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~approvazione-art1 · fonte del testo