Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e in conformita' agli altri accordi internazionali applicabili tra le Parti, dovra' prendere le misure necessarie per la protezione delle informazioni classificate scambiate con l'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;11~accordo-art4 · fonte del testo