1. Il Regno Unito, a richiesta, prendera' i provvedimenti necessari per la rappresentanza legale e l'assistenza della Repubblica Italiana in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Italiana. 2. La Repubblica Italiana, con tutti i mezzi consentiti dal proprio ordinamento giuridico, consigliera' e assistera' il Regno Unito in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito. 3. Nel caso in cui la Parte richiedente provveda direttamente alla propria rappresentanza ed assistenza, essa prendera' a proprio carico ogni relativa spesa. 4. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, le spese sostenute nel territorio della Parte richiesta a motivo dell'estradizione saranno a carico di detta Parte.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art16 · fonte del testo