La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art27 · fonte del testo