La presidenza del Comitato degli ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunita' e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP. Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art78 · fonte del testo