1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il piu' chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti Stati adotta altresi' le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunita' e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP ospitante. 2. Dal canto loro, la Comunita' e gli Stati membri cercano di adottare misure atto a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art38 · fonte del testo