1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficolta' che rischiano di alterare un settore d'attivita' in una regione della Comunita', la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le Parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art10 · fonte del testo