(1) Nessuno Stato Contraente accordera' la protezione diplomatica o avanzera' rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia. (2) Agli effetti del par. (1), la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art27 · fonte del testo