• 1)Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformita' dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.
  • 2)La controversia sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art. 4 sara' composta in conformita' con le disposizioni del punto 4 (Ad art. 5) del Protocollo.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art5 · fonte del testo