franche 1. Gli Stati membri e la Slovenia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR. 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse delle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Slovenia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR. 1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art32 · fonte del testo