nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia. 2. A tal fine, le Parti cooperano in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati personali; - consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario. 3. La cooperazione avverra' segnatamente tramite: - scambi di informazioni metodologiche; - l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente: - seminari e tirocini, nonche' consulenze tecniche; - azioni di formazione; - indagini pilota; - partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio statistico delle Comunita' europee (Eurostat); - scambio di dati statistici.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art95 · fonte del testo