regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure: - scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale; - assistenza alla Slovenia per l'elaborazione di tali politiche; - azioni comuni delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di azioni coordinate per sviluppare le zone frontaliere tra la Comunita' e la Slovenia, nonche' le altre zone della Slovenia con forti disparita' regionali; - scambi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari e di esperti; - assistenza tecnica; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, anche sotto forma di seminari.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art88 · fonte del testo