1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, e fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Slovenia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Slovenia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Slovenia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art66 · fonte del testo