Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Alle stesse condizioni, la Comunita' si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo piu' breve i massimali tariffari di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art15 · fonte del testo