1. Il comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno. 2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art117 · fonte del testo