assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Slovenia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Slovenia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art101 · fonte del testo